Art. 5. L'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' abrogato. Alle navi ed alle imbarcazioni da diporto non si applica la disposizione di cui all'articolo 148 del codice della navigazione. Sono mantenute, Fino alla data di validita' della licenza di cui all'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, le iscrizioni delle imbarcazioni e delle navi da diporto effettuate fino all'entrata in vigore della presente legge nei registri consolari, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge 11 febbraio 1971, n. 50.
Nota all'art. 5: Il testo dell'art. 148 del codice della navigazione e' il seguente: "Art. 148 (Iscrizione di navi galleggianti destinati alla navigazione in acque straniere). - Le navi e i galleggianti armati all'estero e destinati permanentemente alla navigazione in acque straniere sono iscritti nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorita' consolare".