Art. 5.

  L'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' abrogato.
  Alle  navi  ed  alle  imbarcazioni  da  diporto  non  si applica la
disposizione di cui all'articolo 148 del codice della navigazione.
  Sono  mantenute,  Fino  alla data di validita' della licenza di cui
all'articolo  9  della  legge  11 febbraio 1971, n. 50, le iscrizioni
delle   imbarcazioni   e   delle  navi  da  diporto  effettuate  fino
all'entrata in vigore della presente legge nei registri consolari, ai
sensi dell'articolo 6 della citata legge 11 febbraio 1971, n. 50.
 
          Nota all'art. 5:
            Il testo dell'art. 148 del codice della navigazione e' il
          seguente:
            "Art. 148 (Iscrizione di navi galleggianti destinati alla
          navigazione in acque straniere). - Le navi e i galleggianti
          armati   all'estero   e   destinati   permanentemente  alla
          navigazione   in   acque   straniere  sono  iscritti  nelle
          matricole o nei registri tenuti dall'autorita' consolare".