Art. 6.

  L'articolo  7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituto dal
seguente:
  "Art.   7.   -   Ai  Fini  dell'iscrizione  nei  registri  prevista
dall'articolo  5  si  prescinde  dai requisiti di nazionalita' di cui
agli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione, modificati
con la legge 9 dicembre 1975, n. 723.
  Gli   stranieri  e  le  societa'  estere  che  intendano  iscrivere
imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui
all'articolo   5   devono   eleggere   domicilio  certificato  presso
l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono.
  I  cittadini  italiani residenti all'estero che intendono iscrivere
imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui
all'articolo 5 devono eleggere domicilio in Italia".