Art. 8.

  L'articolo  9  della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato
dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  9.  - La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla
navigazione  di  cui  alla  lettera a) dell'articolo 8 e' conforme al
modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di
concerto con il Ministro dei trasporti.
  La  licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione
di  cui alla lettera b) dell'articolo 8 e la licenza che abilita alla
navigazione le navi da diporto sono conformi al modello approvato con
decreto del Ministro della marina mercantile.
  La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 e' sottoposta ogni
cinque anni al visto di convalida. La licenza e' rinnovata in caso di
modifica  della  stazza,  del  numero  e  dell'ufficio di iscrizione,
ovvero  del  tipo  e  delle  caratteristiche principali dello scafo e
dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto.
  Oltre ai risultati degli accertamenti di cui all'articolo 12 e alle
condizioni  di  idoneita'  stabilite  dall'articolo 33, sulla licenza
sono  annotati  gli  atti  costitutivi, traslativi ed estintivi della
proprieta'  e  degli  altri  diritti reali di godimento e di garanzia
sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando l'osservanza del
disposto  di  cui agli articoli 249, 250, 251, primo comma, 252, 253,
254, 255, primo comma, e 257 del codice della navigazione.
  Sia  la  licenza  che gli altri documenti prescritti dalla presente
legge debbono essere tenuti a bordo in originale.
  Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, puo' essere tenuta
a  bordo  copia fotostatica dei documenti stessi autenticata ai sensi
dell'articolo  14  della  legge  4  gennaio 1968, n. 15, oppure da un
ufficio   marittimo   o   della  motorizzazione  civile,  secondo  le
disposizioni  impartite  dal  Ministro  della  marina  mercantile, di
concerto  con  il Ministro dei trasporti, fermo restando l'obbligo di
presentare  successivamente  l'originale  alla  competente  autorita'
marittima o della motorizzazione civile che ne faccia richiesta entro
il termine da queste stabilito".