(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 12)
                              Art. 12. 
         Atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale 
 
  1. Tra gli atti dei giudizi davanti alla  Corte  costituzionale  da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale a norma dell'art. 21  del  testo
unico sono comprese anche le ordinanze di manifesta infondatezza e le
altre ordinanze che comunque definiscono il giudizio. 
  2. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle sentenze e delle
ordinanze della Corte costituzionale, nonche' delle ordinanze  e  dei
ricorsi che  promuovono  giudizi  davanti  alla  stessa  Corte,  deve
contenere  l'enunciazione,  all'inizio  del  testo  dell'atto,  delle
disposizioni di legge e degli istituti giuridici ai quali  l'atto  si
riferisce.