Art. 14. Errori di stampa influenti sul contenuto normativo degli atti pubblicati 1. Qualora il testo di un atto normativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale presenti difformita', rispetto al relativo originale, tali da determinare o avere determinato l'apparente entrata in vigore di norme da esso non previste oppure la mancata entrata in vigore di norme da esso previste, il Guardasigilli ne ordina la correzione mediante pubblicazione nella prima parte della Gazzetta Ufficiale di un comunicato che indichi con esattezza quale sia la parte erronea del testo pubblicato e quale sia il testo esatto che debba essere ad essa sostituito, disponendo altresi', se del caso, la ripubblicazione dell'intero testo. 2. La correzione viene ordinata d'ufficio, ovvero su segnalazione di qualunque ufficio pubblico o su istanza di privati.