(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 6)
                               Art. 6. 
              Ripubblicazione nella Raccolta ufficiale 
 
  1.  Le  leggi  e  gli  altri  atti  indicati  nell'art.  5  vengono
ripubblicati nella Raccolta ufficiale, in uno o piu' volumi per  ogni
annata. Per ogni anno la paginazione, come  la  numerazione  d'ordine
degli atti, e' rigorosamente  progressiva.  Il  numero  dell'atto  e'
ripetuto in testa a ciascuna pagina occupata dall'atto stesso. 
  2. Ogni  volume  della  Raccolta  ufficiale  ha  i  propri  indici,
cronologico e per materie, e nel  suo  frontespizio  e'  indicato  il
numero del primo e  dell'ultimo  atto  in  esso  contenuti.  L'ultimo
volume si chiude  con  gli  indici  complessivi,  cronologico  e  per
materie, di tutti i volumi che costituiscono l'annata. 
  3. Qualora si tratti di testi voluminosi,  puo'  pubblicarsi  nella
Raccolta ufficiale, in corrispondenza  del  numero  di  raccolta,  un
avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.