Art. 6. Ripubblicazione nella Raccolta ufficiale 1. Le leggi e gli altri atti indicati nell'art. 5 vengono ripubblicati nella Raccolta ufficiale, in uno o piu' volumi per ogni annata. Per ogni anno la paginazione, come la numerazione d'ordine degli atti, e' rigorosamente progressiva. Il numero dell'atto e' ripetuto in testa a ciascuna pagina occupata dall'atto stesso. 2. Ogni volume della Raccolta ufficiale ha i propri indici, cronologico e per materie, e nel suo frontespizio e' indicato il numero del primo e dell'ultimo atto in esso contenuti. L'ultimo volume si chiude con gli indici complessivi, cronologico e per materie, di tutti i volumi che costituiscono l'annata. 3. Qualora si tratti di testi voluminosi, puo' pubblicarsi nella Raccolta ufficiale, in corrispondenza del numero di raccolta, un avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.