Art. 13.

  1.  Il  Ministro  della difesa, sentita la commissione ordinaria di
avanzamento,  puo',  prima  del  termine  della  ferma,  disporre  il
collocamento   in   congedo  illimitato  degli  ufficiali  piloti  di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati
a  norma della presente legge, per gravi infrazioni disciplinari, per
insufficienti  prestazioni  operative  ovvero  per  scarso rendimento
tecnico-professionale.
  2.  Nei  casi previsti dal precedente comma 1, all'ufficiale non e'
corrisposto  il  premio di congedamento, salvo che, su proposta della
stessa commissione, il Ministro della difesa, apprezzati le eventuali
circostanze  attenuanti  o  gli  eventuali motivi giustificativi, non
disponga,  con proprio provvedimento, la corresponsione del premio di
congedamento  con una riduzione del 30 per cento per l'intero periodo
di servizio prestato.
  3.  Gli  ufficiali  di  complemento  dell'Arma  aeronautica,  ruolo
naviganti,  reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi
motivo  sono  stati esonerati dal pilotaggio, vengono trasferiti, con
il  grado  e  l'anzianita'  posseduti,  nel  ruolo  servizi dell'Arma
aeronautica. Qualora abbiano trascorso alle armi almeno un periodo di
tempo  corrispondente  alla  ferma  di  leva,  essi sono collocati in
congedo illimitato.
  4.   Nel   caso   in   cui  l'esonero  sia  determinato  da  motivi
psico-fisici,  all'ufficiale e' concessa la facolta' di completare, a
domanda,  la  ferma  di  anni  dodici  nel  ruolo  servizi  dell'Arma
aeronautica.  Sulla  domanda  decide il Ministro della difesa, previo
parere della commissione ordinaria di avanzamento.