Art. 18. 1. E' facolta' del Ministro della difesa di bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale del corpo di stato maggiore; e di capitani in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale. 2. A tali concorsi possono partecipare, a seconda della Forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma. 3. Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non puo' superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello.