Art. 20.

  1.  Le  commissioni  giudicatrici  di cui al precedente articolo 19
valutano:
    a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali;
    b)  ogni  altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dallo
stato  di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o
dai  documenti  presentati  dai  concorrenti  tra quelli indicati nel
bando di concorso.
  2.  Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere
posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, e' assegnato
un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:
    1)  30  punti  per i titoli di cui alla lettera a) del precedente
comma 1;
    2)  15  punti  per i titoli di cui alla lettera b) del precedente
comma 1.
  3. Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli di
cui  alla  lettera  a)  del  precedente  comma  1 sono dichiarati non
idonei.
  4.  Ogni  componente la commissione giudicatrice puo' disporre, per
ciascuno  dei titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma
1,  soltanto  di  un  terzo  del  punteggio  massimo  per le medesime
stabilito.
  5.  La  graduatoria  del  concorso  e' formata in base al punteggio
risultante  dalla  valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b)
del precedente comma 1.
  6.  Gli  ufficiali idonei, che nella graduatoria siano compresi nel
numero  dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati
vincitori  del  concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani
in  servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, capitani
in  servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi
di  fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tenenti di vascello in
servizio  permanente  effettivo,  ruolo  speciale  del corpo di stato
maggiore,   capitani   in  servizio  permanente  effettivo  dell'Arma
aeronautica, ruolo naviganti speciale.
  7. I vincitori del concorso assumono una anzianita' assoluta pari a
quella  posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla
data   del  decreto  di  nomina  in  servizio  permanente  effettivo,
diminuita  di  due  anni,  e  prendono posto nei rispettivi ruoli, in
relazione  a detta anzianita' assoluta, nell'ordine della graduatoria
del  concorso,  dopo  l'ultimo pari grado avente la stessa anzianita'
assoluta.
  8. I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel
servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono
essere  riscattati,  a  domanda  degli  interessati,  ai  fini  della
liquidazione  della  indennita' di buonuscita ENPAS e dell'indennita'
supplementare della cassa ufficiali.