Art. 3. 
 
  1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari
a lire 600 milioni annue  per  il  triennio  1985-1987,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1985-1987, nel capitolo 6856 dello  stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno  finanziario  1985,
all'uopo utilizzando  lo  specifico  accantonamento  "Rifinanziamento
ricerche  oceanografiche  e  studi  da   effettuare   in   attuazione
dell'accordo italo-jugoslavo contro l'inquinamento  delle  acque  del
mare Adriatico". 
  2. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 18 giugno 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                         CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
                              ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI