Art. 10. 
               Mutui con la Cassa depositi e prestiti 
 
  1. Per  il  1986,  il  consiglio  di  amministrazione  della  Cassa
depositi e  prestiti  determina  l'ammontare  dei  mutui  che  reputa
potranno essere  concessi  dall'istituto  nell'esercizio  sulla  base
delle stimate disponibilita' finanziarie, assicurando in ogni caso il
50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno. 
  2. Per l'anno 1986 la Cassa depositi e prestiti  e'  autorizzata  a
concedere ai comuni con  popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti,
assicurando un  minimo  di  lire  100  milioni  ad  ogni  ente,  fino
all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la
costruzione,  l'ampliamento  o  la  ristrutturazione  di  acquedotti,
fognature ed impianti di  depurazione.  L'onere  di  ammortamento  e'
assunto a carico del bilancio dello Stato. 
  3. La somma messa a disposizione dalla Cassa  depositi  e  prestiti
dovra' essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del  secondo
anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza. 
  4.  La  Cassa  depositi  e  prestiti,  nell'ambito  delle   proprie
disponibilita' riserva un importo complessivo di 500 miliardi di lire
per il finanziamento  della  costruzione,  ampliamento,  armamento  e
acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane  dei
comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito
della disponibilita' che la  Direzione  generale  degli  istituti  di
previdenza del Ministero del tesoro puo'  impiegare  per  mutui  agli
enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento  di
detta disponibilita' e' riservato alle finalita' prima indicate. 
  5. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti  locali,
la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a riservare la quota  del
25 per cento per la concessione di mutui relativi ad  opere  previste
in  piani  o  programmi  approvati  sulla  base  delle   legislazioni
regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o  delle
loro associazioni e  per  le  quali  venga  assegnato  un  contributo
regionale in capitale o in annualita' non inferiore al  5  per  cento
della spesa. 
  6. Le  regioni  devono  provvedere  all'approvazione  dei  piani  o
programmi di cui al comma 5 entro il 31 luglio 1986. Gli enti  locali
devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi  e
prestiti  sulla  base  di  progetti  esecutivi  approvati,  entro   i
successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. 
  7. L'indennita' di mora di cui al terzo comma dell'articolo 3 della
legge 21 dicembre 1978,  n.  843,  e'  riferita  ai  soli  giorni  di
ritardato versamento.