Art. 10. Mutui con la Cassa depositi e prestiti 1. Per il 1986, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto nell'esercizio sulla base delle stimate disponibilita' finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno. 2. Per l'anno 1986 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento e' assunto a carico del bilancio dello Stato. 3. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovra' essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza. 4. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle proprie disponibilita' riserva un importo complessivo di 500 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilita' che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro puo' impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilita' e' riservato alle finalita' prima indicate. 5. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualita' non inferiore al 5 per cento della spesa. 6. Le regioni devono provvedere all'approvazione dei piani o programmi di cui al comma 5 entro il 31 luglio 1986. Gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. 7. L'indennita' di mora di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' riferita ai soli giorni di ritardato versamento.