Art. 11.
                         Edilizia scolastica

  1.  Tra  le  opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 2,
comma  secondo,  lettera  c), n. 2), del decreto del Presidente della
Repubblica  15  gennaio 1972, n. 8, sono compresi i licei artistici e
gli istituti d'arte.
  2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai
comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e
1.000  miliardi  di  lire,  rispettivamente,  negli anni 1986, 1987 e
1988, da destinare:
    a)  quanto  a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente,
negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle
scuole  primarie  e  secondarie  di primo e secondo grado, compresi i
licei artistici e gli istituti d'arte;
    b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei
predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalita':
      1)  conversione,  acquisizione  o  costruzione  di edifici allo
scopo  di  assicurare,  in  ambito  distrettuale o interdistrettuale,
anche  mediante sdoppiamento di istituti esistenti e anche attraverso
strutture  polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di
scuola  secondaria  superiore,  con  una  popolazione  scolastica non
eccedente   le   mille   unita',   con   esclusione  degli  indirizzi
particolarmente  specializzati, per i quali e' da prevedere un bacino
di utenza piu' ampio di quello distrettuale o interdistrettuale;
      2) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate
ai  sensi  della  legge  5 agosto 1975, n. 412, previste dal progetto
generale  approvato  ed  ancora  in  corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
      3)  con  riferimento ai criteri di cui al precedente numero 1),
conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti
di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  tenuto  conto  della
consistenza e dell'incremento della popolazione scolastica;
      4) adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici
e  ristrutturazione  di  edifici  in stato di particolare fatiscenza,
nonche'  di  edifici  e  locali destinati ad uso scolastico, anche se
attualmente non adibiti a tale uso.
    3.  L'onere  di  ammortamento  dei  mutui e' assunto a carico del
bilancio  dello  Stato  in misura dell'80 per cento, elevabile al 100
per   cento   nei   confronti   di   quegli   enti   che  si  trovino
nell'impossibilita'  di  garantire, con i propri mezzi, in tutto o in
parte, il pagamento della differenza di rata.
  4.  I  progetti  di edilizia scolastica di cui alle lettere a) e b)
del  comma  2 devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. A
tal  fine,  nei  programmi  regionali  di  edilizia  scolastica  sono
favoriti  i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti
di  uso  comune  a piu' scuole e aperti alle attivita' sportive delle
comunita'  locali  e  delle  altre  formazioni  sociali  operanti nel
territorio,  per i quali si possono utilizzare i finanziamenti di cui
alla  predetta  lettera  b)  sino  al  15  per  cento  delle  risorse
annualmente  previste.  Il  Ministro  della pubblica istruzione ed il
Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo  definiscono  d'intesa i
criteri  tecnici  cui  devono  corrispondere  gli  impianti  sportivi
polivalenti,  nonche'  lo  schema  di convenzione da stipulare tra le
autorita' scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la
utilizzazione integrata degli impianti medesimi.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione saranno
individuati  gli  enti  destinatari  dei  mutui,  nell'ambito  di  un
programma  annuale  formulato  dalle regioni, sentiti gli enti locali
interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali.
  6.  Il programma relativo all'anno 1986 deve essere formulato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  7.   Le   regioni   trasmetteranno   al  Ministero  della  pubblica
istruzione,  entro  i  successivi quindici giorni, i programmi con le
eventuali   osservazioni   degli   enti   locali  interessati  e  dei
sovrintendenti scolastici regionali.
  8.  In  caso  di  mancata trasmissione del programma da parte della
regione,  il  Ministro  della  pubblica  istruzione, entro i quindici
giorni  successivi  alla  scadenza  del  termine di cui al precedente
comma  7,  formula il programma medesimo sulla base delle indicazioni
degli   enti  locali  interessati  e  del  sovrintendente  scolastico
regionale.
  9.  I  programmi  relativi  agli  anni  1987  e 1988 debbono essere
presentati dalle regioni al Ministero della pubblica istruzione entro
il  31  marzo  di  ciascun  anno. Decorso inutilmente tale termine si
osservano le disposizioni di cui al precedente comma 8.
  10. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento
del  progetto  esecutivo  approvato  alla  Cassa depositi e prestiti,
entro   il   termine   di  novanta  giorni  dalla  data  del  decreto
ministeriale di cui al comma 5.
  11. Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono
imputate possono essere concesse nei due esercizi successivi.