Art. 12.
               Servizi pubblici a domanda individuale

  1.  Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale
deve  essere  coperto  in misura non inferiore al 32 per cento. Per i
comuni  terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati la
predetta percentuale puo' essere ridotta fino alla meta'.