Art. 13. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e imposta sui cani 1. Limitatamente all'anno 1986 i comuni hanno facolta' di applicare, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 268 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nel testo sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, una maggiorazione fino al 30 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno. Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere adottate entro il 31 luglio 1986. La maggiorazione e l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni si applicano entrambe sulla tassa di base. 2. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e l'imposta sui cani dovute per l'anno 1986, salvo che non siano gia' state iscritte in ruoli resi esecutivi anteriormente al 1 gennaio 1986, sono iscritte a ruolo e riscosse in unica soluzione con scadenza nel mese di novembre 1986. Con le medesime modalita' e riscossa la maggiorazione di cui al comma 1.