Art. 13. 
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e imposta sui cani 
 
  1.  Limitatamente  all'anno  1986  i  comuni  hanno   facolta'   di
applicare,  anche  in  deroga  a  quanto  disposto  dal  primo  comma
dell'articolo 268 del testo unico sulla finanza locale, approvato con
regio decreto 14  settembre  1931,  n.  1175,  nel  testo  sostituito
dall'articolo 21 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915, una maggiorazione fino al 30 per cento  delle
tariffe relative alla tassa per lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
urbani interni dovuta per lo stesso anno. Le  relative  deliberazioni
sono immediatamente esecutive e devono essere adottate  entro  il  31
luglio 1986.  La  maggiorazione  e  l'addizionale  di  cui  al  regio
decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e  successive  modificazioni
si applicano entrambe sulla tassa di base. 
  2. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni  e
l'imposta sui cani dovute per l'anno 1986, salvo che non  siano  gia'
state iscritte in ruoli resi esecutivi  anteriormente  al  1  gennaio
1986, sono iscritte  a  ruolo  e  riscosse  in  unica  soluzione  con
scadenza nel mese di novembre  1986.  Con  le  medesime  modalita'  e
riscossa la maggiorazione di cui al comma 1.