Art. 14. 
Imposta  comunale  sulla   pubblicita',   diritti   sulle   pubbliche
                  affissioni e tasse di occupazione 
 
  1. Le tariffe obbligatorie di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  del
comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983,  n.  55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  1983,  n.  131,
relative alle tasse di occupazione temporanea e permanente  di  spazi
ed aree pubbliche,  all'imposta  comunale  sulla  pubblicita'  ed  ai
diritti sulle pubbliche affissioni, sono aumentate con decorrenza dal
1 gennaio 1986 del 25 per cento. Per l'anno 1986 l'aumento si applica
sulle tariffe obbligatorie, deliberate o prorogate per lo stesso anno
1986. 
  2. La facolta' riconosciuta ai comuni con il comma 1,  lettera  b),
del citato articolo 25 di aumentare di un ulteriore 30 per  cento  le
tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicita' ed ai diritti
sulle pubbliche affissioni e' esercitata sulle tariffe  aumentate  ai
sensi del precedente comma 1. Le relative deliberazioni devono essere
adottate nei  termini  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e, per l'anno 1986, entro  il  31
luglio 1986, qualora non siano state precedentemente adottate. 
  3. Per la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e
del canone fisso convenute nei  contratti  per  l'accertamento  e  la
riscossione dei tributi e diritti di cui al comma 1, in  corso  al  1
gennaio 1986, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  25,
comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Degli aumenti  del
costo  del  servizio  si  tiene  conto  nei  limiti  del   tasso   di
svalutazione monetaria. 
  4. Gli aumenti delle tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni
devono intendersi  estesi  anche  all'importo  fisso  minimo  di  cui
all'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 639.