Art. 14. Imposta comunale sulla pubblicita', diritti sulle pubbliche affissioni e tasse di occupazione 1. Le tariffe obbligatorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, relative alle tasse di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicita' ed ai diritti sulle pubbliche affissioni, sono aumentate con decorrenza dal 1 gennaio 1986 del 25 per cento. Per l'anno 1986 l'aumento si applica sulle tariffe obbligatorie, deliberate o prorogate per lo stesso anno 1986. 2. La facolta' riconosciuta ai comuni con il comma 1, lettera b), del citato articolo 25 di aumentare di un ulteriore 30 per cento le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicita' ed ai diritti sulle pubbliche affissioni e' esercitata sulle tariffe aumentate ai sensi del precedente comma 1. Le relative deliberazioni devono essere adottate nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e, per l'anno 1986, entro il 31 luglio 1986, qualora non siano state precedentemente adottate. 3. Per la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al comma 1, in corso al 1 gennaio 1986, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Degli aumenti del costo del servizio si tiene conto nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. 4. Gli aumenti delle tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni devono intendersi estesi anche all'importo fisso minimo di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.