Art. 15.
           Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

  1.  A  decorrere  dall'anno 1986 e' data facolta' ai comuni ed alle
province  di  istituire  una  addizionale  sul  consumo  dell'energia
elettrica nei limiti e secondo le modalita' indicate nell'articolo 24
del   decreto-legge   28   febbraio   1983,  n.  55  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 26 aprile 1983, n. 131. L'addizionale e'
stabilita nelle seguenti misure:
    a)  L.  13  in favore del comune per ogni chilowattora consumato,
per  l'energia  elettrica  impiegata per qualsiasi applicazione nelle
abitazioni;
    b) L. 5,5 in favore del comune e L. 5,5 in favore della provincia
per  ogni  chilowattora  consumato, per l'energia elettrica impiegata
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
  2. Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente
esecutive  ed  irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate
all'impresa  distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio
dell'anno  di  applicazione  dell'addizionale ed hanno effetto per il
solo  anno  medesimo.  Per l'anno 1986 le deliberazioni devono essere
adottate  e  comunicate  entro  il  31  luglio 1986; le deliberazioni
comunicate  entro  il  31  gennaio  1986  hanno  effetto  sui consumi
verificatisi  dal 1 gennaio 1986, quelle comunicate entro il 31 marzo
si  applicano  sui  consumi  verificatisi  dal  1  marzo 1986, quelle
comunicate  entro  il 31 maggio si applicano sui consumi verificatisi
dal  1  maggio,  quelle  comunicate  successivamente si applicano sui
consumi verificatisi dal 1 luglio 1986.