Art. 15. Addizionale sul consumo dell'energia elettrica 1. A decorrere dall'anno 1986 e' data facolta' ai comuni ed alle province di istituire una addizionale sul consumo dell'energia elettrica nei limiti e secondo le modalita' indicate nell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. L'addizionale e' stabilita nelle seguenti misure: a) L. 13 in favore del comune per ogni chilowattora consumato, per l'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni; b) L. 5,5 in favore del comune e L. 5,5 in favore della provincia per ogni chilowattora consumato, per l'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. 2. Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione dell'addizionale ed hanno effetto per il solo anno medesimo. Per l'anno 1986 le deliberazioni devono essere adottate e comunicate entro il 31 luglio 1986; le deliberazioni comunicate entro il 31 gennaio 1986 hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1 gennaio 1986, quelle comunicate entro il 31 marzo si applicano sui consumi verificatisi dal 1 marzo 1986, quelle comunicate entro il 31 maggio si applicano sui consumi verificatisi dal 1 maggio, quelle comunicate successivamente si applicano sui consumi verificatisi dal 1 luglio 1986.