Art. 17.
         Canone per la raccolta e la depurazione delle acque

  1.  Il  limite  massimo previsto nel comma 30 dell'articolo 6 della
legge  22 dicembre 1984, n. 887, e' elevato a lire 250. I conseguenti
aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per
l'anno 1986 entro il 31 luglio dello stesso anno.