Art. 17. Canone per la raccolta e la depurazione delle acque 1. Il limite massimo previsto nel comma 30 dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' elevato a lire 250. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1986 entro il 31 luglio dello stesso anno.