Art. 18.
          Imposta sull'incremento di valore degli immobili

  1.    Per   l'anno   1986   le   aliquote   dell'imposta   comunale
sull'incremento  di  valore  degli  immobili si applicano, in tutti i
comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella
misura  massima  prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.