Art. 19. Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia 1. Le entrate derivanti ai comuni di Sanremo e Venezia dalle gestioni di cui al regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito dalla legge 27 dicembre 1928, n. 3125, nonche' al regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404, convertito dalla legge 14 gennaio 1937, n. 62, sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si fa luogo al rimborso delle imposte dirette gia' pagate.