Art. 19.
      Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia

  1.  Le  entrate  derivanti  ai  comuni  di  Sanremo e Venezia dalle
gestioni  di  cui  al  regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448,
convertito  dalla  legge  27 dicembre 1928, n. 3125, nonche' al regio
decreto-legge  16  luglio  1936,  n.  1404, convertito dalla legge 14
gennaio 1937, n. 62, sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro
istituzione,  entrate  di  natura pubblicistica, da classificarsi nel
bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si fa luogo al rimborso
delle imposte dirette gia' pagate.