Art. 2. Trasferimenti delle regioni 1. Qualora non sia intervenuta diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1986 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1985, maggiorati del 6 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.