Art. 2.
                     Trasferimenti delle regioni

  1.  Qualora  non sia intervenuta diversa indicazione da parte delle
regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro
bilanci  per l'anno 1986 importi corrispondenti a quelli ricevuti per
l'anno  1985,  maggiorati del 6 per cento, per il finanziamento delle
spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle regioni e ad essi
attribuite  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.