Art. 20. 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente  decreto
valutato in lire 25.168.600 milioni per l'anno 1986,  lire  2.200.000
milioni per l'anno 1987 e lire 2.337.000 milioni per l'anno 1988,  si
provvede: 
    a) quanto a lire 4.800.000 milioni  per  l'anno  1986  con  quota
parte delle maggiori entrate di cui all'articolo  3  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41; 
    b) quanto a lire  19.123.600  milioni  per  l'anno  1986  e  lire
137.000 milioni per l'anno 1988,  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1986-88,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro
per l'anno 1986, all'uopo  utilizzando  lo  specifico  accantonamento
riguardante "Disposizioni finanziarie per  i  comuni  e  le  province
(comprese comunita' montane)"; 
    c)  quanto  a  lire  1.100.000  milioni  per  l'anno  1986,  lire
2.200.000 milioni per l'anno 1987 e lire 2.200.000 milioni per l'anno
1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 9001 dello  stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1986,  all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento riguardante "Concorso statale
per mutui contratti dagli enti locali per finalita' di investimento"; 
    d) quanto  a  lire  145.000  milioni  per  l'anno  1986  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1986,
all'uopo  utilizzando   lo   specifico   accantonamento   riguardante
"Contributo in favore delle comunita' montane". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.