Art. 20. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in lire 25.168.600 milioni per l'anno 1986, lire 2.200.000 milioni per l'anno 1987 e lire 2.337.000 milioni per l'anno 1988, si provvede: a) quanto a lire 4.800.000 milioni per l'anno 1986 con quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; b) quanto a lire 19.123.600 milioni per l'anno 1986 e lire 137.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunita' montane)"; c) quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1986, lire 2.200.000 milioni per l'anno 1987 e lire 2.200.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante "Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalita' di investimento"; d) quanto a lire 145.000 milioni per l'anno 1986 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante "Contributo in favore delle comunita' montane". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.