Art. 21. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 luglio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro SCALFARO, Ministro dell'interno ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 luglio 1986 Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 16