Art. 21.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 1 luglio 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              GORIA, Ministro del tesoro
                              SCALFARO, Ministro dell'interno
                              ROMITA, Ministro del bilancio e della
                                programmazione economica
                              VISENTINI, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 luglio 1986
  Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 16