Art. 3.
      Finanziamenti degli enti locali e delle comunita' montane

  1.  Per  l'anno 1986 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci
dei  comuni,  delle province e delle comunita' montane con i seguenti
fondi:
    a)  fondo  ordinario  per  la  finanza locale in misura pari alle
erogazioni  autorizzate  ai sensi del comma 1 del successivo articolo
4;
    b)  fondo  perequativo  per la finanza locale determinato in lire
1.600  miliardi,  di  cui lire 1.440 miliardi per i comuni e lire 160
miliardi per le province;
    c)  fondo  per  lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle
province  pari  ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento
dei  mutui  contratti  a  tutto  il  31 dicembre 1984. Detto fondo e'
maggiorato,  per  i  mutui  contratti  nell'anno  1985, di lire 1.050
miliardi,  di  cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi
per  le  province. E' inoltre maggiorato di lire 1.050 miliardi per i
mutui contratti nell'anno 1986 con la stessa ripartizione;
    d)  fondo  ordinario per il finanziamento delle comunita' montane
per un ammontare di lire 28,6 miliardi.