Art. 3. Finanziamenti degli enti locali e delle comunita' montane 1. Per l'anno 1986 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunita' montane con i seguenti fondi: a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4; b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.600 miliardi, di cui lire 1.440 miliardi per i comuni e lire 160 miliardi per le province; c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Detto fondo e' maggiorato, per i mutui contratti nell'anno 1985, di lire 1.050 miliardi, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province. E' inoltre maggiorato di lire 1.050 miliardi per i mutui contratti nell'anno 1986 con la stessa ripartizione; d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane per un ammontare di lire 28,6 miliardi.