Art. 4. 
                Fondo ordinario per la finanza locale 
 
  1. Il fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo  3,
lettera a), e' ripartito dal Ministero dell'interno tra le province e
i comuni secondo le disposizioni dei successivi commi. 
  2. I rispettivi contributi sono calcolati sulla base dell'ammontare
delle somme attribuite a ciascuna provincia ed a ciascun  comune  per
l'anno 1985, in applicazione dell'articolo 6 della legge 22  dicembre
1984, n. 887, con detrazione delle  quote  di  concorso  dello  Stato
negli oneri finanziari dei mutui contratti a  tutto  il  31  dicembre
1984  nonche'  degli  oneri   di   cui   al   comma   venticinquesimo
dell'articolo 6 della stessa legge n. 887; 
  fanno eccezione alla  detrazione  e  sono  quindi  consolidati  nei
contributi ordinari i contributi  per  interessi  di  preammortamento
attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981. 
  3. Per le province il contributo ordinario  ad  esse  spettante  e'
pari all'ammontare assunto a base del calcolo di cui al comma 2 ed e'
corrisposto nel 1986. 
  4. Per i comuni il contributo ordinario ad essi spettante  e'  pari
all'ammontare assunto a base del calcolo di cui al  comma  2  ridotto
del 2,25 per cento. Detto contributo nell'anno  1986  e'  corrisposto
per il 93,05 per cento dell'ammontare assunto a base  del  calcolo  e
nell'anno 1987 per il 4,70  per  cento  dello  stesso  ammontare.  Al
finanziamento  della  spesa  relativa  al  contributo  ordinario   da
erogarsi ai comuni nel 1987 si provvede con una o piu'  anticipazioni
che  la  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  a  concedere,
nell'esercizio 1987,  al  tesoro  dello  Stato  sino  ad  un  importo
complessivo  di  815  miliardi  di  lire.  Le  anticipazioni  vengono
rimborsate in dieci anni, al tasso vigente per i  mutui  della  Cassa
depositi  e  prestiti,  con  annualita'  costanti   posticipate.   Le
anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale
della Cassa depositi e  prestiti,  con  i  poteri  del  consiglio  di
amministrazione, e vengono comunicate al consiglio stesso nella prima
utile adunanza. 
  5.  Alla  corresponsione  dei  contributi  ordinari   provvede   il
Ministero dell'interno. I contributi ordinari dovuti  nell'anno  1986
sono corrisposti in quattro rate  entro  il  primo  mese  di  ciascun
trimestre. 
  6. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro  al
Ministero dell'interno, entro il 31 agosto 1986, della certificazione
del  bilancio  di  previsione  e  della  certificazione   del   conto
consuntivo del penultimo  anno  precedente.  Le  certificazioni  sono
firmate dal legale rappresentante  dell'ente  dal  segretario  e  dal
ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle
province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000  abitanti,  e
trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del  tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica e alla Corte  dei  conti  -
sezione enti locali. Le modalita' delle certificazioni sono stabilite
con decreto del Ministro dell'interno. 
  7.  Il  certificato  del  bilancio  e'  allegato  al  bilancio   di
previsione e trasmesso con questo al competente organo  regionale  di
controllo, il quale e' tenuto ad attestare che il certificato  stesso
e'  regolarmente  compilato  e  corrispondente  alle  previsioni  del
bilancio divenuto esecutivo. 
  Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del  bilancio,  il  medesimo
organo inoltra il certificato, con le modalita' stabilite nel decreto
ministeriale di cui al  comma  6,  al  Ministero  dell'interno  e  ne
restituisce un esemplare all'ente.