Art. 5. 
               Fondo perequativo per la finanza locale 
 
  1. A valere sul fondo perequativo per  la  finanza  locale  di  cui
all'articolo 3, lettera b), il Ministero dell'interno e'  autorizzato
a  corrispondere  a  ciascuna  provincia  un  contributo  perequativo
calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita alle province,
come segue: 
    a) per il 40 per cento in proporzione alla popolazione  residente
ai 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione 
secondo i dati dell'ISTAT; 
    b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade
provinciali, quale risulta dai certificati del conto consuntivo 1983,
ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio
definito montano a norma delle vigenti disposizioni; 
    c) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione  residente
in ciascuna provincia, moltiplicata  per  il  reciproco  del  reddito
medio pro-capite della provincia stessa, quale  risulta  dalle  stime
appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione  del  presente
articolo, con riferimento agli ultimi  dati  disponibili  al  momento
della ripartizione. 
  2. A valere sul fondo perequativo per  la  finanza  locale  di  cui
all'articolo 3, lettera b), il Ministero dell'interno e'  autorizzato
a corrispondere a ciascun comune un contributo perequativo  calcolato
ripartendo il fondo, per la quota attribuita ai comuni, come segue: 
    a) per l'80 per cento in proporzione alla  popolazione  residente
al  31  dicembre  del  penultimo  anno   precedente   a   quello   di
ripartizione, secondo i dati dell'ISTAT ponderata con un coefficiente
moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il  massimo  di  2,  in
corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. A  tal
fine e' definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto
dalla commissione di ricerca sulla finanza  locale,  la  funzione  di
secondo grado  nel  logaritmo  della  popolazione  residente,  i  cui
parametri sono calcolati  mediante  interpolazione  con  il  criterio
statistico dei minimi quadrati delle  medie  pro-capite  delle  spese
correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa  classe
demografica. La spesa corrente e' quella risultante  dal  certificato
del  conto  consuntivo  1983  dei  comuni  che  nelle  varie   classi
demografiche  hanno  un  comportamento  omogeneo  di  produzione  dei
servizi, senza tener conto delle  spese  per  ammortamento  dei  beni
patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre
poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche
sono cosi' definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da  1.000  a
1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a  4.999,  da  5.000  a  9.999,  da
10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a
249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e
oltre; 
    b) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione  residente
in ciascun comune moltiplicata per il  reciproco  del  reddito  medio
pro-capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime
appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione  del  presente
articolo, con riferimento agli ultimi  dati  disponibili  al  momento
della ripartizione.