Art. 6. 
     Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali 
 
  1. A valere sul fondo di cui al presente articolo 3, lettera c), il
Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere  ai  comuni  ed
alle province contributi per le rate di ammortamento  dei  mutui  per
investimenti, calcolati come segue: 
    a) per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, in  misura
pari  ai  contributi  concessi  sulla  base  delle   segnalazioni   e
certificazioni effettuate nonche' nei limiti delle somme spettanti ai
sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 22  dicembre  1981,  n.  786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,  n.  51,
dagli articoli 7 e 13 del decreto-legge  28  febbraio  1983,  n.  55,
convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.  131,  e
dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.  I  contributi
sono consolidati, a partire dal  1986  e  fino  alla  estinzione  dei
singoli mutui, nell'importo pari a  quello  riconosciuto  per  l'anno
1985 previa detrazione delle rate di ammortamento  non  piu'  dovute,
dei  canoni  di  locazione  finalizzati  per  legge,  dei  contributi
specifici di altri enti, nonche' degli interessi di  pre-ammortamento
relativi ai mutui contratti negli anni 1982 e 1983. E' autorizzata la
rideterminazione del contributo per i mutui la  cui  restituzione  e'
iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal  fine  i
comuni e le province sono  tenuti  a  presentare,  entro  il  termine
perentorio del 31 luglio  1986,  apposita  certificazione,  anche  se
negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario
e dal ragioniere, ove esista,  secondo  le  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro dell'interno; 
    b) per i  mutui  contratti  nell'anno  1984,  secondo  i  criteri
previsti dall'articolo 6 della legge 22  dicembre  1984,  n.  887,  e
sulla base dei contributi concessi  in  virtu'  delle  certificazioni
prodotte ai sensi della predetta norma. Sugli importi relativi  vanno
apportate le stesse detrazioni di cui alla precedente lettera  a).  A
titolo di ulteriore concorso negli oneri derivanti ai comuni ed  alle
province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso  del  1984,
e' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui. I contributi sono
determinati calcolando per i mutui di cui  al  diciassettesimo  comma
dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n.  887,  una  rata  di
ammortamento costante annua, posticipata, con  interesse  del  9  per
cento,  ferme  restando  le  disposizioni  contenute   nello   stesso
diciassettesimo comma; 
    c) per i mutui contratti nell'anno  1985  dalle  province  e  dai
comuni con la Cassa depositi e prestiti, con  la  Direzione  generale
degli  istituti  di  previdenza  e  con  l'istituto  per  il  credito
sportivo, il contributo  erariale  e'  commisurato  ad  una  rata  di
ammortamento costante annua  posticipata  con  interesse  del  9  per
cento. Il concorso dello Stato e' corrisposto per i  mutui  contratti
con istituti diversi nella misura della rata di ammortamento, per  la
parte di ammortamento a carico degli enti locali, calcolando una rata
costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Qualora  la
complessiva dotazione  di  bilancio  non  copra  l'intero  onere,  il
concorso  viene  proporzionalmente  ridotto  a  partire   dai   mutui
contratti con istituti diversi; 
    d) per i mutui contratti  dai  comuni  nell'anno  1986  entro  il
limite massimo di L.  14.327  per  abitante  maggiorato  di  lire  13
milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni,  lire  22
milioni,  lire  25  milioni,  rispettivamente  per   i   comuni   con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000  a
2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000  a  9.999  e  da  10.000  a  19.999
secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT; 
    e) per i mutui contratti dalle province nell'anno 1986 in  misura
pari a L. 2.048 per abitante secondo  i  dati  al  31  dicembre  1984
dell'ISTAT. 
  2.  I  contributi  sono  corrisposti  per  il   solo   periodo   di
ammortamento di ciascun mutuo e  sono  attivabili  per  quelli  delle
precedenti lettere c), d)  ed  e)  con  la  presentazione,  entro  il
termine perentorio del 31 luglio 1986 e  del  28  febbraio  1987,  di
apposita certificazione firmata dal legale rappresentante  dell'ente,
dal segretario e dal ragioniere, ove  esista,  secondo  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno.  Fermo  restando  il
limite  del  venticinque  per  cento  di  cui  all'articolo   1   del
decreto-legge   29   dicembre   1977,   n.   946,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono
determinati calcolando, per tutti i mutui contratti a  decorrere  dal
1985, una rata  di  ammortamento  costante  annua,  posticipata,  con
interesse del 9 per cento e con le  stesse  detrazioni  di  cui  alla
lettera a) del comma  1.  Ove  dovessero  mutare  le  condizioni  del
mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse  sara'  adeguata
con decreto del Ministro del  tesoro  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno. 
  3. I  comuni  e  le  province  possono  utilizzare  le  quote  loro
attribuite  ai  sensi  del  comma  1,  lettere  d)   ed   e),   anche
nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.  I  comuni  e  le
province possono utilizzare le predette quote anche per la  copertura
dell'onere   differenziale   conseguente    all'applicazione    delle
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3. 
  4.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  articolo,  i  mutui
contratti fino al 31 dicembre 1985 con enti diversi dalle istituzioni
creditizie, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge  28  febbraio
1983, n. 55, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
1983, n. 131, sono equiparati a tutti gli effetti ai mutui  contratti
con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti. 
  5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo  1,  quarto  comma,  del
decreto-legge   29   dicembre   1977,   n.   946,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i  contributi  di
cui al  presente  articolo  non  costituiscono  contributi  in  conto
interessi. 
  6. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma  6,
il  Ministero  del  bilancio  e   della   programmazione   economica,
nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo  stato
di attuazione delle spese di investimento con riferimento  agli  enti
tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed  alle  relative  aziende
autonome e speciali.