Art. 7. Fondo ordinario per le comunita' montane 1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane, di cui all'articolo 3, lettera d), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunita' montana. La restante disponibilita' del fondo viene ripartita tra le comunita' montane in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano delle comunita' e la sua erogazione e' subordinata alla presentazione, entro il 31 agosto 1986 al Ministero dell'interno di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 2. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nella voce "comunita' montane" e' aggiunta, dopo la parola: "complessiva", la parola: "montana". 3. E' autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93. 4. Si applicano alle comunita' montane, per quanto riguarda il bilancio e la contabilita', le norme stabilite per il comune della stessa comunita' che conta il maggior numero di abitanti. 5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono da intendersi equiparati a quelli dei consorzi i mutui contratti dalle comunita' montane.