Art. 7.
              Fondo ordinario per le comunita' montane

  1.  A  valere  sul  fondo  ordinario  per  il  finanziamento  delle
comunita'  montane,  di  cui all'articolo 3, lettera d), il Ministero
dell'interno  assegna  una  quota  di  lire  40  milioni  a  ciascuna
comunita'   montana.  La  restante  disponibilita'  del  fondo  viene
ripartita  tra  le  comunita' montane in proporzione alla popolazione
residente  nel territorio montano delle comunita' e la sua erogazione
e'  subordinata  alla  presentazione,  entro  il  31  agosto  1986 al
Ministero  dell'interno  di  apposita  certificazione del bilancio di
previsione  e  del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le
cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
  2. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nella
voce  "comunita' montane" e' aggiunta, dopo la parola: "complessiva",
la parola: "montana".
  3. E' autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986, da
iscrivere  nello  stato  di  previsione  del Ministero del bilancio e
della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23
marzo 1981, n. 93.
  4.  Si  applicano  alle  comunita'  montane, per quanto riguarda il
bilancio  e  la  contabilita', le norme stabilite per il comune della
stessa comunita' che conta il maggior numero di abitanti.
  5.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma diciottesimo,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono da intendersi equiparati a
quelli dei consorzi i mutui contratti dalle comunita' montane.