Art. 8. Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali 1. Al pagamento di tutti i contributi erogati dal Ministero dell'interno a comuni, province, comunita' montane, consorzi ed aziende municipalizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonche' quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299. I pagamenti sono effettuati tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. 2. Per tali contributi non sono consentite cessioni di credito. 3. Nel caso si debba provvedere alla riduzione dei contributi per rettifiche, ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno e' autorizzato a consentire rateizzazioni della restituzione fino a cinque anni, con gravame di interessi al tasso del 6 per cento semestrale. Sono soggette alla rateizzazione tutte le rettifiche, in corso di esecuzione, anche conseguenti a maggiori erogazioni disposte negli anni precedenti, con efficacia dalla data dell'autorizzazione alla dilazione del recupero. 4. Non si fa luogo a ripetizioni dei trasferimenti gia' eseguiti in favore di comuni, province e comunita' montane e si da' esecuzione a quelli disposti in applicazione dei decreti-legge 30 dicembre 1985, n. 789, 28 febbraio 1986, n. 47 e 30 aprile 1986, n. 133, nei limiti in cui siano conformi alle norme del presente decreto.