Art. 8.
   Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali

  1.  Al  pagamento  di  tutti  i  contributi  erogati  dal Ministero
dell'interno  a  comuni,  province,  comunita'  montane,  consorzi ed
aziende   municipalizzate   si   applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  29  dicembre  1977, n. 946,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43,
nonche'  quelle  di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del
decreto-legge  7  maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 luglio 1980, n. 299. I pagamenti sono effettuati tenuto
conto delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e
successive modificazioni.
  2. Per tali contributi non sono consentite cessioni di credito.
  3.  Nel  caso si debba provvedere alla riduzione dei contributi per
rettifiche,   ove   l'ente   dimostri   il  pregiudizio  al  regolare
espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno e'
autorizzato  a  consentire  rateizzazioni  della  restituzione fino a
cinque  anni,  con  gravame  di  interessi  al  tasso del 6 per cento
semestrale.  Sono soggette alla rateizzazione tutte le rettifiche, in
corso di esecuzione, anche conseguenti a maggiori erogazioni disposte
negli  anni  precedenti, con efficacia dalla data dell'autorizzazione
alla dilazione del recupero.
  4. Non si fa luogo a ripetizioni dei trasferimenti gia' eseguiti in
favore  di comuni, province e comunita' montane e si da' esecuzione a
quelli  disposti  in applicazione dei decreti-legge 30 dicembre 1985,
n.  789, 28 febbraio 1986, n. 47 e 30 aprile 1986, n. 133, nei limiti
in cui siano conformi alle norme del presente decreto.