Art. 9. Disposizioni sui mutui agli enti locali 1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilita' alla concessione, del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilita' entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilita'. 2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi: c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo, e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario; d) prevedere l'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. 3. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalita' tendenti ad ottenere una uniformita' di trattamento. 4. Per i mutui contratti nell'anno 1985 si applicano le disposizioni di cui al comma ventitreesimo dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. 5. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualita' di ammortamento e' a carico dell'ente proprietario. 6. Le somme retrocesse agli enti locali dagli istituti di credito in correlazione all'importo, da somministrare a valere sui mutui concessi ed in ammortamento, ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato a norma delle disposizioni sul sistema della tesoreria unica, non costituiscono reddito imponibile. Le ritenute finora operate su dette somme ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia a titolo di imposta sia a titolo di acconto, rimangono acquisite al bilancio dello Stato.