Art. 9.
               Disposizioni sui mutui agli enti locali

  1.  I  comuni,  le  province  e loro consorzi non possono stipulare
contratti  di  mutuo  con  istituti  diversi  dalla  Cassa depositi e
prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria
indisponibilita'  alla  concessione,  del  mutuo. Tale divieto non si
applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti
di  previdenza  del  Ministero  del  tesoro  e  con l'Istituto per il
credito sportivo.
  La   Cassa   depositi   e   prestiti  deve  comunicare  la  propria
indisponibilita'   entro   quarantacinque   giorni   dalla   data  di
trasmissione  della  richiesta.  La  mancata risposta, trascorso tale
termine, equivale a dichiarazione di indisponibilita'.
  2.  I  contratti  di  mutuo  di  cui  al presente articolo con enti
diversi  dalla  Cassa  depositi e prestiti e dalla Direzione generale
degli  istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena
di  nullita',  essere  stipulati  in  forma  pubblica  e contenere le
seguenti clausole e condizioni:
    a)  ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non
diversamente  previsto  con  il  decreto  di  cui  al  comma  3,  con
decorrenza  dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della stipula
del contratto;
    b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo
anno, della quota capitale e della quota interessi:
      c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col
mutuo,    e   ove   necessario,   avuto   riguardo   alla   tipologia
dell'investimento,   dare   atto  dell'intervenuta  approvazione  del
progetto  esecutivo,  secondo  le  norme  vigenti  al  momento  della
deliberazione dell'ente mutuatario;
      d)  prevedere  l'erogazione  del  mutuo  in  base  ai documenti
giustificativi  della  spesa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 3
gennaio  1978,  n.  1,  ove  disposizioni  legislative non dispongano
altrimenti.
    3.  Il  Ministro  del  tesoro,  con  proprio  decreto,  determina
periodicamente   le   condizioni  massime  applicabili  ai  mutui  da
concedere agli enti locali territoriali o altre modalita' tendenti ad
ottenere una uniformita' di trattamento.
  4.   Per   i   mutui  contratti  nell'anno  1985  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  al  comma  ventitreesimo dell'articolo 6 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887.
  5.  Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi
dell'ultimo  comma  dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n.
843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la
contrazione  di  mutui  la cui annualita' di ammortamento e' a carico
dell'ente proprietario.
  6.  Le  somme retrocesse agli enti locali dagli istituti di credito
in  correlazione  all'importo,  da  somministrare  a valere sui mutui
concessi  ed in ammortamento, ovvero versate all'entrata del bilancio
dello  Stato  a  norma delle disposizioni sul sistema della tesoreria
unica,  non  costituiscono  reddito  imponibile.  Le  ritenute finora
operate  su  dette  somme  ai  sensi dell'articolo 26 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia a titolo
di  imposta  sia a titolo di acconto, rimangono acquisite al bilancio
dello Stato.