Art. 2.

  1.  Al  fine  di  garantire  la  sicurezza  e  la  stabilita' delle
strutture  e  di  evitare  pericoli  per  la pubblica incolumita', la
progettazione,  l'esecuzione  e  l'esercizio  delle  linee elettriche
aeree  esterne,  comprese  quelle  poste  in  zone  sismiche,  devono
conformarsi  ad  apposite  norme  tecniche  da  emanarsi ai sensi del
successivo comma 2.
  2. Le norme tecniche di cui al precedente comma 1 saranno emanate e
periodicamente   aggiornate  con  decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici  di  concerto  con  i Ministri dei trasporti, dell'interno e
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  sentito  il
Consiglio   nazionale   delle  ricerche,  su  proposta  del  Comitato
elettrotecnico  italiano  che  elabora  il testo delle predette norme
tecniche.
  3.  Il  decreto  ministeriale  di  cui  al  precedente  comma  2 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.