Art. 5.

  1.  Per le infrazioni alle norme della presente legge ed alle norme
tecniche  di  cui al precedente articolo 2 si applicano le sanzioni e
le  disposizioni  previste  dagli  articoli  219 e seguenti del testo
unico  delle  leggi  sulle acque e sugli impianti elettrici approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
 
          Nota all'art. 5:
            Il  testo  degli  articoli 219 e seguenti del lesto unico
          delle  leggi  sulle  acque e sugli impianti elettrici e' il
          seguente:
            "Art.  219 (come sostituito dalla legge 1 luglio 1949, n.
          417). - Le contravvenzioni alle disposizioni della presente
          legge,  ove  non  sia  altrimenti disposto, sono punite con
          l'ammenda da lire 4.000 a lire 200.000.
            La stessa pena e' comminata per la violazione delle norme
          del regolamento per l'esecuzione di questa legge.
            [Ai  sensi  dell'art.  1 della legge 24 dicembre 1975, n.
          706,  dal 1 luglio 1975 non costituiscono piu' reato e sono
          soggette  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma  di  denaro  tutte  le  violazioni  per  le  quali e'
          prevista  soltanto  la  pena  dell'ammenda. La sostituzione
          della  pena  dell'ammenda con la sanzione amministrativa e'
          stata confermata dall'art. 32 della legge 24 novembre 1981,
          n.  689, il cui art. 42 ha abrogato, dal 29 maggio 1982, le
          disposizioni di cui alla predetta legge n. 706/1975.
            Si  tenga  presente infine che le misure minima e massima
          della sanzione sono state elevate di cinque volte dall'art.
          113, secondo comma, della legge n. 689/1981 sopracitata, in
          relazione  al  primo  comma  dell'art.  114  della medesima
          legge,  il  quale prevede che le disposizioni dell'art. 113
          si applichino a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie
          originariamente previste come sanzioni penali].
            Art.    220   -   I   verbali   di   accertamento   delle
          contravvenzioni  alle  norme  della  presente  legge, salvo
          quanto  e'  disposto  all'art. 223, possono essere formati,
          oltre   che   dagli  organi  di  polizia  giudiziaria,  dai
          funzionari  del  genio  civile, dagli ufficiali e guardiani
          idraulici,  da  quelli  delle bonifiche che si eseguono per
          conto  dello  Stato,  nonche'  degli  agenti  giurati delle
          pubbliche  amministrazioni e dei comuni, osservate le norme
          del codice di procedura penale.
            I   detti   verbali  sono  trasmessi  all'ingegnere  capo
          dell'ufficio   del   genio   civile   agli   effetti  delle
          disposizioni degli articoli 221 e 222.
            Art.  221.  -  Per  le  contravvenzioni  alle norme della
          presente  legge,  che  alterano  lo  stato  delle  cose, e'
          riservato  all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile
          la  facolta'  di  ordinare la riduzione al primitivo stato,
          dopo di aver riconosciuta la regolarita' della denuncia.
            Nei   casi  di  urgenza,  l'ingegnere  capo  fa  eseguire
          immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.
            Sentito  poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo
          del  sindaco,  o  di  un  ufficiale di polizia giudiziaria,
          l'ingegnere  capo provvede a carico del trasgressore per il
          rimborso   delle   spese  degli  atti  e  della  esecuzione
          d'ufficio,   rendendone  esecutoria  la  nota  e  facendone
          riscuotere  l'importo con le norme e le forme stabilite per
          la esazione delle imposte dirette.
            Art.  222.  - Per le violazioni alle norme della presente
          legge  punite  con  la  pena dell'ammenda, l'ingegnere capo
          dell'ufficio  del  genio  civile,  prima  di trasmettere il
          verbale  di contravvenzione all'autorita' giudiziaria, puo'
          ammettere  il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione,
          la  somma  che  sara' da lui determinata entro i limiti del
          minimo  e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il
          termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato.
            Trascorso   inutilmente   tale  termine,  il  verbale  di
          contravvenzione e' inviato all'autorita' giudiziaria per il
          procedimento penale.
            Art.   223.   -   Le  contravvenzioni  alle  disposizioni
          dell'art.   5   della   presente   legge   sono   accertate
          dall'intendente  di  finanza  o  da  un  Funzionario da lui
          delegato.
            Sono   applicabili   le   disposizioni   dell'art.   222,
          sostituito all'ingegnere capo del genio civile l'intendente
          di finanza o il funzionario da lui designato.
            Art.  224. - Centro i provvedimenti emessi dall'ingegnere
          capo   dell'ufficio   del  genio  civile  a  termini  delle
          disposizioni  della  presente  legge  e' ammesso ricorso al
          Ministro  dei  lavori  pubblici  entro  trenta giorni dalla
          notificazione del provvedimento.
            Art.  225.  -  Per  le  spese generali di controllo tanto
          delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto
          della  trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica,
          gli  utenti  delle  acque  pubbliche  e gli esercenti degli
          impianti e delle linee elettriche sono tenuti ad effettuare
          appositi versamenti nella misura stabilita dal Ministro dei
          lavori  pubblici,  in  base  al  fabbisogno  dei servizi di
          vigilanza  e  controllo  ed  in proporzione alla importanza
          economica delle singole aziende.
            Tali   versamenti   sono   effettuati  in  Tesoreria  con
          imputazione  ad  uno  speciale  capitolo  da  istituire nel
          bilancio dell'entrata.
            Per  far  fronte  alle  spese  di  cui al primo comma del
          presente  articolo  sara' istituito apposito capitolo nello
          stato  di  previsione  della spesa del Ministero dei lavori
          pubblici.
            Art.  226.  E'  conservato il diritto alle sovvenzioni di
          cui  agli  articoli 1 a 8 del regio decreto 2 ottobre 1919,
          n.  1995,  e a norma dei regi decreti 17 settembre 1925, n.
          1852 e 15 aprile 1928, n. 854:
              a)  ai  concessionari  di  impianti  elettrici che gia'
          godono dei predetti benefici;
              b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad
          eseguire  i  lavori,  purche'  questi  siano stati ultimati
          entro  il  31  dicembre  1928  o  alla stessa data si siano
          trovati  in  stato  di  avanzata  costruzione e siano stati
          ultimati  entro  il  31  dicembre  1931  e  gli interessati
          abbiano,  entro  il 31 dicembre 1928, presentato istanza in
          doppio  originale al Ministro dei lavori pubblici, fornendo
          la prova dell'avanzamento dei lavori;
              c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad
          eseguire i lavori, purche' questi si siano trovati in pieno
          svolgimento  al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro
          il  31  dicembre  1931 e gli interessati abbiano presentato
          entro  il  30  maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre
          1931  istanza  in  doppio originale al Ministero dei lavori
          pubblici, in cui sia data la prova dello stato dei lavori.
              Il   Ministro   dei   lavori   pubblici,   in  caso  di
          contestazioni,   decide   insindacabilmente,   sentito   il
          Consiglio superiore.
              La   mancata  presentazione  dell'istanza  nei  termini
          prescritti   importa   la   decadenza   dal   diritto  alla
          sovvenzione, senza che occorra apposita pronuncia.
              Gli  impianti,  la  cui  esecuzione  sia  stata sospesa
          dall'amministrazione,  anteriormente  all'entrata in vigore
          del  regio  decreto  15 aprile 1928, n. 854, per ragioni di
          interesse  pubblico,  possono beneficiare della sovvenzione
          anche se siano ultimati dopo il 1931.
            Art.   227.   -  La  sovvenzione  di  cui  agli  articoli
          precedenti  cessa  in ogni caso con la quota corrispondente
          all'anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941.
            Art.  228.  -  Il  diritto  alla  sovvenzione di cui agli
          articoli   precedenti   e'   conservato  per  gli  impianti
          idroelettrici  la  cui  costruzione  sia connessa con opere
          irrigue  di  prevalente  necessita'  per  la trasformazione
          agraria  di  una  o  piu' province o con altre applicazioni
          agricole,  e  che  alla  data della entrata in vigore della
          presente  legge  risultino  concessi  o  autorizzati ma non
          ancora ultimati.
            I  concessionari  per  ottenere la sovvenzione si debbono
          impegnare  a  fornire energia elettrica per l'agricoltura a
          prezzi  di  favore,  da  stabilire dal Ministero dei lavori
          pubblici.
            La  concessione  della  sovvenzione  e'  subordinata alla
          condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30
          giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935.
            La  sovvenzione  sara'  corrisposta  per  quindici anni a
          decorrere  dalla  data  di  effettiva  entrata  in funzione
          dell'impianto dopo il collaudo.
            Art.  229.  -  Per  gli  impianti  di  cui  agli articoli
          precedenti  e' accordata, insieme con la sovvenzione di cui
          agli  articoli stessi, e finche' dura la sovvenzione, ma in
          ogni    caso    non    oltre   l'anno   1940,   l'esenzione
          nell'applicazione  dell'imposta  di ricchezza mobile per il
          reddito  o  parte  del  reddito attribuibile agli edifici e
          alle  officine  di produzione e trasformazione dell'energia
          elettrica.
            Art.  230.  -  Qualora nella esecuzione degli impianti di
          cui  agli  articoli  precedenti siano state impiegate dalla
          ditta  concessionaria somme non computate nell'applicazione
          delle  imposte  sui  profitti  di  guerra,  la misura della
          sovvenzione  sara'  determinata caso per caso, dal Ministro
          dei   lavori  pubblici,  sentito  il  Consiglio  superiore,
          tenendo  conto del contributo indiretto gia' concesso dallo
          Stato  col  rinunziare  alle  imposte sulle somme impiegate
          negli impianti.
            Art.  231.  -  Le  facilitazioni  di  cui  ai  precedenti
          articoli   non   si   estendono   alle   modificazioni  non
          sostanziali  di impianti esistenti, consentite in base agli
          articoli  24  decreto  luogotenenziale 20 novembre 1916, n.
          1664, e 26 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.
            Art.  232.  -  E'  conservato il diritto alle sovvenzioni
          previste  agli  articoli 9 e 12 del regio decreto 2 ottobre
          1919,  n.  1995,  per  le  linee di trasmissione di energia
          elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930.
            Art.  233. - Fino a quando non siano emanate le norme per
          la   esecuzione   della  presente  legge  continueranno  ad
          applicarsi  le  norme  regolamentari  emanate nelle materie
          contemplate  dalla  stessa legge, in quanto compatibili con
          le disposizioni della legge medesima".
            Si trascrive, ad ogni buon fine, anche il testo dell'art.
          234  che  ha abrogato leggi e decreti citati nei precedenti
          articoli:
            "Art. 234. - Con l'entrata in vigore della presente legge
          rimangono abrogati:
              1)  il regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, che
          reca  disposizioni  sulle  derivazioni  ed utilizzazioni di
          acque   pubbliche   e  sui  serbatoi  e  laghi  artificiali
          stabilendo   altresi'   le  norme  di  giurisdizione  e  di
          procedura del contenzioso sulle acque pubbliche;
              2)   il  regio  decreto  27  novembre  1919,  n.  2235,
          contenente  le  norme di procedura per il funzionamento dei
          Tribunali delle acque pubbliche;
              3)  i  regi  decreti  26  dicembre  1920,  n.  1818, 24
          novembre  1921,  n.  1736  e  17  dicembre  1922,  n. 1669,
          concernenti proroga ai termini indicati agli articoli 2 e 7
          del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;
              4)  il regio decreto 7 aprile 1921, n. 556, che proroga
          il  termine  stabilito per delega legislativa, dall'art. 85
          del  Reg.  14  agosto  1920,  n. 1285, sulle derivazioni ed
          utilizzazioni di acque pubbliche;
              5)  gli  articoli  3  e  6  del  regio decreto-legge 25
          febbraio  1924,  n. 456 concernente l'aumento delle entrate
          demaniali;
              6)  il  regio  decreto 7 febbraio 1926, n. 327 che reca
          disposizioni  per  le  derivazioni  di  acque pubbliche nel
          Mezzogiorno e nelle Isole;
              7)  il  regio  decreto  14  agosto  1920,  n. 1286, sul
          servizio idrografico;
              8)  la  legge  2  febbraio  1888, n. 5192, sui consorzi
          delle acque a scopo industriale;
              9) la legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a
          distanza  delle  correnti elettriche destinate al trasporto
          ed alla distribuzione dell'energia per uso industriale;
              10) il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386
          (prorogato  con  regio  decreto  20  agosto 1921, n. 1223),
          portante provvedimenti per la costruzione e il collegamento
          di linee di trasmissione di energia elettrica;
              11)  il  regio  decreto  17 dicembre 1922, n. 1723, che
          reca  un'aggiunta  all'art. 8 della legge 7 giugno 1894, n.
          232;
              12)  il  regio  decreto  16  dicembre  1926,  n.  2373,
          concernente  disposizioni relative all'autorizzazione delle
          linee di trasmissione dell'energia elettrica;
              13) il regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, che reca
          disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione di
          energia  elettrica, e la legge 21 giugno 1928, n. 1624, che
          convalida, con modificazioni, il detto decreto;
              14)  gli  articoli  1  e  12,  16 e 17, regio decreto 2
          ottobre  1919,  n.  1995,  che reca provvedimenti in favore
          della   produzione   e   della  utilizzazione  dell'energia
          idroelettrica;
              15)  il  regio  decreto 17 settembre 1925, n. 1852, che
          reca  provvedimenti  a  favore  della  produzione  e  della
          utilizzazione   dell'energia   idroelettrica,   tranne   le
          disposizioni contenute nell'art. 6;
              16)  il  regio  decreto 15 aprile 1928, n. 854, recante
          disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti
          idroelettrici;
              17)  il  regio  decreto  21 marzo 1929, n. 591, recante
          sovvenzioni per impianti idroelettrici connessi ad opere di
          irrigazione;
              18)   il   regio   decreto  24  aprile  1921,  n.  700,
          concernente  agevolazioni per la costruzione degli impianti
          idroelettrici e di serbatoi o laghi artificiali;
              19)  le  lettere  f),  g),  h),  i),  dell'art. 97 e le
          lettere  a),  b),  c) dell'art. 98 del testo unico di leggi
          sulle  opere  idrauliche  approvato  con  regio  decreto 25
          luglio  1904, n. 523, nonche' le lettere k) del citato art.
          97  e  c) del citato art. 98 nella parte compresa nell'art.
          217 della presente legge;
              20)  ogni  altra  disposizione che sia in contrasto con
          quelle stabilite nella presente legge".