Art. 6.

  1.  Le  norme  tecniche  di  cui  al  precedente articolo 2 saranno
emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  2.  Fino  all'emanazione  delle norme tecniche di cui al precedente
articolo  2 continua ad applicarsi il regolamento di esecuzione della
legge  13  dicembre 1964, n. 1341, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 giugno 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI