Art. 2.

  1. L'avvocatura dello Stato di Campobasso entra in funzione per gli
effetti  di  cui all'art. 25 del codice di procedura civile e al capo
II  del  testo  unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611,  e  successive  modifiche,  e  per  le notifiche alle pubbliche
amministrazioni  dalla  data  in cui entrera' in funzione la corte di
appello  di  Campobasso, che sara' stabilita con decreto del Ministro
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 4 della legge 7 maggio 1986,
n. 151.
  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 29 luglio 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 agosto 1986
  Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 43