Art. 10. Doveri attinenti al grado 1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. 2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possano comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneita' delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 29. 3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiche' l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione.