(Regolamento di disciplina militare-art. 12)
                               Art. 12. 
              Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica 
 
    1. Dal principio di gerarchia derivano per il militare: 
      a) il dovere di obbedienza nei confronti del Ministro della 
  difesa  e  dei  Sottosegretari  di  Stato  per  la  difesa   quando
esercitano le funzioni loro conferite per delega del Ministro; 
      b) i doveri inerenti al rapporto di subordinazione nei 
  confronti dei superiori di grado e dei militari pari grado o di 
  grado inferiore investiti  di  funzioni  di  comando  o  di  carica
direttiva, nei limiti delle attribuzioni loro conferite. 
    2. Nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare e' 
  tenuto ad osservare la via gerarchica. 
    3. Per la sostituzione del militare investito di comando o di 
  carica direttiva in caso di morte, assenza o impedimento si 
  applicano le disposizioni previste da ciascuna Forza armata o Corpo
armato. 
    4. In mancanza di particolari disposizioni, al militare investito 
  di comando o di carica direttiva deceduto, assente o impedito, 
  subentra di iniziativa, fino alla nomina del successore da parte 
  dell'autorita' competente, il militare, che ne abbia titolo, in 
  servizio presso lo stesso comando o reparto, piu' elevato in grado, 
  e, a parita' di grado, piu' anziano, tenendosi presente che il 
  militare in servizio permanente ha il dovere di esercitare il 
  comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo
dalle anzianita'. 
    5. In ogni atto riferito al servizio o compiuto in servizio che 
  comporta l'assunzione di responsabilita' con conseguente emanazione 
  di ordini il militare delle categorie in servizio permanente ha il 
  dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre
categorie, prescindendo dall'anzianita'.