(Regolamento di disciplina militare-art. 23)
                               Art. 23. 
                         Emanazione di ordini 
 
    1. Gli ordini, emanati in conformita' e nei casi previsti dalla 
  legge, devono essere formulati con chiarezza in modo che non  possa
nascere dubbio od esitazione in chi li riceve. 
    2. Soltanto quando lo impongono imprescindibili esigenze connesse 
  con il servizio il superiore puo' emanare ordini in deroga alle 
  disposizioni  di   servizio,   dandone   tempestiva   comunicazione
all'autorita' che ha emanato le disposizioni derogate. 
    3. Il superiore, qualora debba impartire un ordine ad un militare 
  non direttamente dipendente, deve rivolgersi all'autorita' da cui 
  questi dipende, salvo casi urgenti in cui ha facolta' di agire 
  direttamente, riferendo immediatamente all'autorita' suddetta. In 
  tale caso egli deve farsi riconoscere e specificare, se necessario,
l'incarico ricoperto.