Art. 23. Emanazione di ordini 1. Gli ordini, emanati in conformita' e nei casi previsti dalla legge, devono essere formulati con chiarezza in modo che non possa nascere dubbio od esitazione in chi li riceve. 2. Soltanto quando lo impongono imprescindibili esigenze connesse con il servizio il superiore puo' emanare ordini in deroga alle disposizioni di servizio, dandone tempestiva comunicazione all'autorita' che ha emanato le disposizioni derogate. 3. Il superiore, qualora debba impartire un ordine ad un militare non direttamente dipendente, deve rivolgersi all'autorita' da cui questi dipende, salvo casi urgenti in cui ha facolta' di agire direttamente, riferendo immediatamente all'autorita' suddetta. In tale caso egli deve farsi riconoscere e specificare, se necessario, l'incarico ricoperto.