(Regolamento di disciplina militare-art. 28)
                               Art. 28. 
                         Diritti dei militari 
 
    1. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della 
  Repubblica riconosce ai cittadini. 
    2. Per i fini previsti dalle norme di principio sulla disciplina 
  militare sono imposti ai militari le limitazioni ed  i  particolari
doveri ivi previsti.