Art. 36. Contegno del militare 1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate. 2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. 3. In particolare deve: a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignita' e al decoro; b) prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbi sogni di aiuto; c) consegnare prontamente al superiore o alle autorita' competenti denaro o cosa che abbia trovato o che gli siano pervenuti per errore; d) astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche ed evitare l'uso di sostanze che possano alterare l'equilibrio psichico; e) rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose ed i simboli sacri ed astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni che possano costituire offesa al senso religioso dei partecipanti. 4. Richiestone anche verbalmente da appartenenti alla polizia giudiziaria, deve prestare loro il proprio concorso.