(Regolamento di disciplina militare-art. 40)
                               Art. 40. 
  Presentazione e visite all'atto dell'assunzione di comando o 
                               incarico 
 
    1. L'ufficiale o il sottufficiale che assume quale titolare un 
  comando o la direzione di un servizio viene presentato ai 
  dipendenti secondo le particolari norme in vigore  presso  ciascuna
Forza armata o Corpo armato. 
    2. Di norma l'ufficiale o il sottufficiale destinato a un 
  comando, unita' o servizio: 
      a) e' presentato ai propri dipendenti dal superiore diretto; 
      b) deve effettuare le previste visite di dovere e di cortesia 
  nelle circostanze e secondo le  modalita'  prescritte  in  appositi
regolamenti.