(Regolamento di disciplina militare-art. 45)
                               Art. 45. 
                             Libera uscita 
 
    1. I sergenti, i graduati e militari semplici fruiscono di libera 
  uscita secondo turni o orari stabiliti dalle norme  in  vigore  per
ciascuna Forza armata o Corpo armato. 
    2. I turni ed orari predetti debbono essere resi pubblici 
  nell'ambito di ciascuna unita'  mediante  affissione  all'albo  del
reparto. 
    3. Il comandante di compagnia o reparto, competente secondo le 
  disposizioni vigenti in ciascuna Forza armata o Corpo armato, puo' 
  anticipare o prorogare l'orario della libera uscita dei militari 
  dipendenti che di volta in volta ne facciano richiesta per motivate
esigenze, mediante concessione di permessi.