Art. 45. Libera uscita 1. I sergenti, i graduati e militari semplici fruiscono di libera uscita secondo turni o orari stabiliti dalle norme in vigore per ciascuna Forza armata o Corpo armato. 2. I turni ed orari predetti debbono essere resi pubblici nell'ambito di ciascuna unita' mediante affissione all'albo del reparto. 3. Il comandante di compagnia o reparto, competente secondo le disposizioni vigenti in ciascuna Forza armata o Corpo armato, puo' anticipare o prorogare l'orario della libera uscita dei militari dipendenti che di volta in volta ne facciano richiesta per motivate esigenze, mediante concessione di permessi.