(Regolamento di disciplina militare-art. 51)
                               Art. 51. 
           Dipendenza dei militari in particolari condizioni 
 
    1. I militari destinati a prestare servizio presso enti non 
  militari oppure enti della Difesa retti da personale  non  militare
hanno dipendenza: 
      a) di servizio, quella derivante dall'incarico assolto; 
      b) disciplinare, dall'autorita' militare di volta in volta 
  indicata dalla Forza armata o Corpo armato di appartenenza. 
    2. Apposite disposizioni regolano la dipendenza dei militari 
  destinati presso comandi, unita' od enti internazionali. 
    3. I militari in attesa di destinazione, in aspettativa o sospesi 
  dall'impiego o dal servizio dipendono  dai  comandi  o  dagli  enti
designati nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato. 
    4. Il militare ricoverato in luogo di cura dipende 
  disciplinarmente: 
      a) dal direttore del luogo di cura medesimo, se ricoverato in 
  stabilimento sanitario militare; 
      b) dal comando nella cui circoscrizione si trova, o da altro 
  comando od ente designato nell'ambito di ciascuna Forza armata o 
  Corpo armato, qualora sia ricoverato in un nosocomio civile, oppure 
  se  riveste  un  grado  superiore  a  quello  del  direttore  dello
stabilimento sanitario militare.