Art. 53. Sanitario di fiducia 1. In caso di malattia che determini un ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di chiedere al direttore dello stabilimento, ove le condizioni lo consentano, il trasferimento in altro luogo di cura civile di sua scelta, assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, puo' richiedere, sempre a proprie spese, l'intervento di un consulente di fiducia.