(Regolamento di disciplina militare-art. 54)
                               Art. 54. 
                        Decesso di un militare 
 
    1. In caso di morte di un militare il comando di appartenenza 
  provvede a: 
      a) avvisare tempestivamente i familiari; 
      b) effettuare le comunicazioni prescritte delle norme in vigore 
  presso ciascuna Forza armata o Corpo armato; 
      c) far inventariare e conservare il denaro e gli altri beni di 
  proprieta' del defunto che si trovino presso il corpo; 
      d) far ritirare gli oggetti e i documenti di pertinenza 
  dell'amministrazione  in  possesso  del  militare  al  momento  del
decesso; 
      e) adottare, circa gli averi del defunto, le disposizioni 
  indicate nei regolamenti amministrativi; 
f) notificare la causa del decesso del militare quando i familiari ne
abbiano fatto  espressa  richiesta  e  a  condizione  che  sia  stato
       comunicato l'accertamento medico in merito al decesso e 
  non sia in corso un procedimento giudiziario tendente ad  accertare
le cause del decesso. 
    2. Qualora il decesso avvenga nella sede di servizio e sempre che 
  non vi siano  sul  posto  i  familiari  del  defunto  in  grado  di
provvedervi, il comando di appartenenza deve: 
      a) far eseguire le notificazioni prescritte dalla legge sullo 
  stato civile; 
      b) far inventariare e conservare il denaro e gli altri beni di 
  proprieta' del  defunto  che  si  trovino  nel  suo  alloggio,  sia
militare sia privato. 
    3. Qualora il militare sia deceduto in localita' fuori dalla sua 
  sede di servizio, l'autorita' militare nella cui competenza 
  territoriale   rientra   la   localita'   stessa   deve   informare
tempestivamente l'autorita' da cui il militare dipende. 
    4. Se il decesso avviene a bordo di nave o di aeromobile 
  militare, si applicano  le  disposizioni  previste  dalle  apposite
norme. 
    5. In caso di morte accidentale o violenta la salma del militare 
  non  deve  essere  rimossa  senza   autorizzazione   dell'autorita'
giudiziaria.