Art. 54. Decesso di un militare 1. In caso di morte di un militare il comando di appartenenza provvede a: a) avvisare tempestivamente i familiari; b) effettuare le comunicazioni prescritte delle norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato; c) far inventariare e conservare il denaro e gli altri beni di proprieta' del defunto che si trovino presso il corpo; d) far ritirare gli oggetti e i documenti di pertinenza dell'amministrazione in possesso del militare al momento del decesso; e) adottare, circa gli averi del defunto, le disposizioni indicate nei regolamenti amministrativi; f) notificare la causa del decesso del militare quando i familiari ne abbiano fatto espressa richiesta e a condizione che sia stato comunicato l'accertamento medico in merito al decesso e non sia in corso un procedimento giudiziario tendente ad accertare le cause del decesso. 2. Qualora il decesso avvenga nella sede di servizio e sempre che non vi siano sul posto i familiari del defunto in grado di provvedervi, il comando di appartenenza deve: a) far eseguire le notificazioni prescritte dalla legge sullo stato civile; b) far inventariare e conservare il denaro e gli altri beni di proprieta' del defunto che si trovino nel suo alloggio, sia militare sia privato. 3. Qualora il militare sia deceduto in localita' fuori dalla sua sede di servizio, l'autorita' militare nella cui competenza territoriale rientra la localita' stessa deve informare tempestivamente l'autorita' da cui il militare dipende. 4. Se il decesso avviene a bordo di nave o di aeromobile militare, si applicano le disposizioni previste dalle apposite norme. 5. In caso di morte accidentale o violenta la salma del militare non deve essere rimossa senza autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.