(Regolamento di disciplina militare-art. 57)
                               Art. 57. 
                        Infrazione disciplinare 
 
    1. Costituisce infrazione disciplinare punibile con una delle 
  sanzioni disciplinari di corpo, salva l'applicabilita' di una 
  sanzione disciplinare prevista dalla legge di Stato, ogni 
  violazione dei doveri del servizio e della disciplina indicati 
  dalla legge, dai regolamenti militari, o conseguenti all'emanazione
di un ordine. 
    2. Nel rilevare l'infrazione il superiore deve attenersi alla 
  procedura di cui al successivo art. 58.