Art. 57. Infrazione disciplinare 1. Costituisce infrazione disciplinare punibile con una delle sanzioni disciplinari di corpo, salva l'applicabilita' di una sanzione disciplinare prevista dalla legge di Stato, ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti militari, o conseguenti all'emanazione di un ordine. 2. Nel rilevare l'infrazione il superiore deve attenersi alla procedura di cui al successivo art. 58.