Art. 60. Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari di corpo 1. Le sanzioni disciplinari devono essere commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravita' della stessa. 2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione devono inoltre essere considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'eta', e l'anzianita' di servizio del militare che ha mancato. 3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni: a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in concorso con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidivita'. 4. Nel caso di concorso di piu' militari nella stessa infrazione disciplinare e' inflitta una sanzione piu' severa al piu' elevato in grado o, a parita' di grado, al piu' anziano. 5. Quando debba essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante piu' trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, viene inflitta un'unica punizione in relazione alla piu' grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.