Art. 67. Commissione consultiva 1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale sia prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere della commissione prevista dall'art. 15, comma secondo, della legge di principio sulla disciplina militare. 2. La commissione e' nominata dal comandante di corpo ed e' presieduta dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano dei componenti a parita' di grado. 3. Qualora presso il corpo o l'ente non esistano, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari. 4. La commissione deve essere resa edotta delle generalita' dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati. 5. Nel caso in cui piu' militari abbiano commesso la stessa mancanza la commissione e' unica. 6. Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.