(Regolamento di disciplina militare-art. 67)
                               Art. 67. 
                        Commissione consultiva 
 
    1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova 
  a dover giudicare una infrazione per la quale sia prevista la 
  sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima 
  della sua decisione, il parere della commissione prevista dall'art. 
  15, comma  secondo,  della  legge  di  principio  sulla  disciplina
militare. 
    2. La commissione e' nominata dal comandante di corpo ed e' 
  presieduta dal piu'  elevato  in  grado  o  dal  piu'  anziano  dei
componenti a parita' di grado. 
    3. Qualora presso il corpo o l'ente non esistano, in tutto o in 
  parte, militari del grado prescritto per la costituzione della 
  commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o 
  all'ente,   immediatamente   superiore   in    via    disciplinare,
l'indicazione dei citati militari. 
    4. La commissione deve essere resa edotta delle generalita' 
  dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati. 
    5. Nel caso in cui piu' militari abbiano commesso la stessa 
  mancanza la commissione e' unica. 
    6. Non possono far parte della commissione il superiore che ha 
  rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.