(Regolamento di disciplina militare-art. 68)
                               Art. 68. 
                          Militare difensore 
 
    1. Il militare che ha ricevuto l'invito a nominare un difensore 
  di fiducia, per il quale gli viene indicato il grado massimo, deve 
  comunicare al piu' presto il nome del prescelto. Egli puo' 
  scegliere tra tutti i militari presenti al corpo o all'ente nei 
  limiti previsti dal successivo paragrafo 2. In mancanza di 
  designazione entro ventiquattro ore il comandante  di  corpo  o  di
ente nomina un difensore d'ufficio. 
    2. Il militare designato d'ufficio non puo' rifiutare l'incarico 
  tranne che sussista un giustificato impedimento. 
    3. Le funzioni di difensore non possono essere assolte dal 
  superiore che ha rilevato la mancanza. 
    4. Il militare difensore e' vincolato al segreto d'ufficio e non 
  deve accettare alcun compenso per l'attivita' svolta. 
    5. L'ufficio di difensore non dispensa il militare che lo 
  esercita dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il 
  tempo  necessario  all'adempimento  delle  funzioni  che  l'ufficio
stesso comporta. 
    6. Un militare puo' esercitare l'ufficio di difensore non piu' di 
  sei volte in dodici mesi.