Art. 68. Militare difensore 1. Il militare che ha ricevuto l'invito a nominare un difensore di fiducia, per il quale gli viene indicato il grado massimo, deve comunicare al piu' presto il nome del prescelto. Egli puo' scegliere tra tutti i militari presenti al corpo o all'ente nei limiti previsti dal successivo paragrafo 2. In mancanza di designazione entro ventiquattro ore il comandante di corpo o di ente nomina un difensore d'ufficio. 2. Il militare designato d'ufficio non puo' rifiutare l'incarico tranne che sussista un giustificato impedimento. 3. Le funzioni di difensore non possono essere assolte dal superiore che ha rilevato la mancanza. 4. Il militare difensore e' vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attivita' svolta. 5. L'ufficio di difensore non dispensa il militare che lo esercita dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'adempimento delle funzioni che l'ufficio stesso comporta. 6. Un militare puo' esercitare l'ufficio di difensore non piu' di sei volte in dodici mesi.