Art. 74. Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo 1. L'autorita' che ha inflitto la sanzione di consegna o di consegna di rigore puo' sospenderne l'esecuzione, per il tempo strettamente necessario, sia per concrete e motivate esigenze di carattere privato del militare punito, sia per motivi di servizio. 2. Il Ministro, in occasione di particolari ricorrenze, ha facolta' di condonare collettivamente le sanzioni di consegna e di consegna di rigore in corso di esecuzione. Analoga facolta' e' concessa al capo di stato maggiore di Forza armata o comandante generale per la festa d'Arma e al comandante del corpo in occasione della festa del corpo stesso. 3. Il condono non comporta la cancellazione della trascrizione dagli atti matricolari o personali.