(Regolamento di disciplina militare-art. 74)
                              Art. 74. 
     Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo 
 
  1. L'autorita' che  ha  inflitto  la  sanzione  di  consegna  o  di
consegna di  rigore  puo'  sospenderne  l'esecuzione,  per  il  tempo
strettamente necessario, sia per  concrete  e  motivate  esigenze  di
carattere privato del militare punito, sia per motivi di servizio. 
  2. Il Ministro, in occasione di particolari ricorrenze, ha facolta'
di condonare collettivamente le sanzioni di consegna e di consegna di
rigore in corso di esecuzione. Analoga facolta' e' concessa  al  capo
di stato maggiore di Forza armata o comandante generale per la  festa
d'Arma e al comandante del corpo in occasione della festa  del  corpo
stesso. 
  3. Il condono non  comporta  la  cancellazione  della  trascrizione
dagli atti matricolari o personali.