Art. 8. Condizioni di applicabilita' 1. Il regolamento di disciplina militare si applica nei limiti disposti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5 della legge di principio sulla disciplina militare. 2. Le attribuzioni conferite al Ministro della difesa, dal presente regolamento, per quel che concerne i Corpi armati dello Stato sono devolute, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, ai Ministri alle cui dipendenze dirette i predetti Corpi sono posti.