(Regolamento di disciplina militare-art. 8)
                                Art. 8. 
                     Condizioni di applicabilita' 
 
    1. Il regolamento di disciplina militare si applica nei limiti 
  disposti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5 della  legge
di principio sulla disciplina militare. 
    2. Le attribuzioni conferite al Ministro della difesa, dal 
  presente regolamento, per quel che concerne i  Corpi  armati  dello
Stato sono devolute, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, ai 
  Ministri alle cui dipendenze dirette i predetti Corpi sono posti.