Art. 10.
                Assegnazione di immobili in locazione

  1.  Il  comune  di  Matera,  realizzati gli interventi previsti nel
programma  biennale,  assegna  gli  immobili  in  locazione a persone
fisiche  o  giuridiche,  che  debbono  utilizzarli conformemente alle
destinazioni d'uso.
  Le  assegnazioni  avvengono  sulla  base  di  apposito  regolamento
approvato dal consiglio comunale, nel quale debbono essere previsti:
    a) requisiti soggettivi dei locatari;
    b)  la durata della locazione e i criteri per la determinazione e
la revisione periodica dei canoni;
    c)  le  sanzioni  a  carico dei locatari per l'inosservanza degli
obblighi stabiliti nel contratto di locazione;
    d) le opere di manutenzione che fanno capo al locatario.
  2. I canoni di locazione degli immobili sono riscossi dal comune ed
inseriti  in  apposito capitolo di bilancio, con vincolo di spesa per
la  realizzazione  e  la  manutenzione  delle  opere  previste  dalla
presente legge.