Art. 10. Assegnazione di immobili in locazione 1. Il comune di Matera, realizzati gli interventi previsti nel programma biennale, assegna gli immobili in locazione a persone fisiche o giuridiche, che debbono utilizzarli conformemente alle destinazioni d'uso. Le assegnazioni avvengono sulla base di apposito regolamento approvato dal consiglio comunale, nel quale debbono essere previsti: a) requisiti soggettivi dei locatari; b) la durata della locazione e i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni; c) le sanzioni a carico dei locatari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di locazione; d) le opere di manutenzione che fanno capo al locatario. 2. I canoni di locazione degli immobili sono riscossi dal comune ed inseriti in apposito capitolo di bilancio, con vincolo di spesa per la realizzazione e la manutenzione delle opere previste dalla presente legge.